Il decreto sanzioni (D. Lgs 158/2015) ha introdotto un'ipotesi specifica di regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa. Differenze sono state previste nei casi in cui la dichiarazione corregga un errore rilevabile o meno, in sede di controllo automatizzato o formale. In particolare, per:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare una sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/9 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
- le dichirazioni integrative che corregono errori rilevabili in sede di controllo, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.