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Dichiarazione IVA per coltivatori agricoli e attività connesse

Dichiarazione IVA 2020: attività agricole connesse

La legge finanziaria 2004 ha istituito un regime di detrazione IVA forfettizzato per gli imprenditori agricoli che svolgono le “attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile”.
Tale regime prevede che l’imposta dovuta venga determinata applicando una percentuale di detrazione forfettizzata, pari al 50 per cento, all’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2005, ha precisato che il regime introdotto dall’art. 34-bis si applica unicamente alle attività di fornitura di servizi svolte “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Per quanto riguarda il regime contabile, nel caso di esercizio congiunto di

  • attività agricola soggetta al regime speciale di cui all’art. 34
  • e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall’art. 34-bis

sussiste l’obbligo di adottare la contabilità separata. Si precisa che tale obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente decida di optare, relativamente ad entrambe le attività, per l’applicazione dell’imposta nei modi normali. Al riguardo, si evidenzia che 

  • la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata barrando la casella 5 del rigo VO3. L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
  • la comunicazione della revoca si effettua barrando la casella 6 del rigo VO3.

L’adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all’attività soggetta al regime speciale di cui all’art. 34 da quelli relativi all’attività soggetta al regime forfettario previsto dall’art. 34-bis. Si ricorda che il particolare regime disciplinato dall’art. 34- bis si rende applicabile anche alle prestazioni di servizi effettuate in via occasionale. In tale ipotesi non sussiste l’obbligo di istituire una contabilità separata ma viene in ogni caso richiesta l’annotazione separata delle predette operazioni.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati la presentazione della dichiarazione annuale IVA mediante la compilazione di un unico modulo è previsto nella sezione 3-C del quadro VF, il rigo VF62. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo VF16, campo 1.


Nella tabella sottostante si forniscono chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione da parte dei produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall’articolo 34-bis.

ATTIVITA' ESERCITATE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Attività agricola in regime art. 34
Attività agricola connessa in regime art. 34-bis
Obbligo di adozione di contabilità separate
1 modulo attività agricola e compilazione sezione 3-B quadro VF
1 modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VF30 casella 7
Attività agricola in regime art. 34
Operazioni occasionali in regime art. 34-bis
Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis
1 modulo comprendente sia i dati relativi all’attività agricola che i dati
delle operazioni occasionali con applicazione dell’art. 34-bis
attività agricola compilazione sezione 3-B quadro VF
operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF62 
Attività agricola in regime ordinario su opzione
Operazioni occasionali in regime art. 34-bis
Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis
1 modulo comprendente sia i dati relativi all’attività agricola che i dati
delle operazioni occasionali con applicazione dell’art.34-bis
operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF62 

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/02/2020