I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
3010 | Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
|
3011 | Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento
|
3014 | sanzioni
|
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico - Portale delle Cooperative (mise.gov.it)
Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.