I contribuenti che intendano fruire della detrazione 36% devono, inoltre, semplicemente conservare ed esibire su richiesta degli uffici delle Entrate i documenti indicati con Provvedimento direttoriale del 02.11.2011.
Si tratta, in realtà, dei medesimi documenti che prima dovevano essere allegati alla Comunicazione preventiva di inizio lavori e che ora è sufficiente conservare ed esibire se richiesti:
• abilitazioni amministrative edilizie se richieste, o, se non richieste, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e il fatto che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
• domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti);
• ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
• delibera assembleare e tabella millesimale (per gli interventi su parti comuni di edificio residenziale);
• dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile);
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente (se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri);
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate (anche senza indicazione separata del costo della manodopera);
• ricevute dei bonifici di pagamento.