Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:
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al primo anno di immatricolazione;
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proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
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obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
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battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
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in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
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posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
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nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
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usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
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rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
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bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
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possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:
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è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
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è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
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è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.