Anche per le imposte dirette e per l’Irap l’Agenzia, nella circolare 34/E/2012, conferma quanto indicato ai fini Iva, ossia che il contribuente non può riportare in dichiarazione un’eccedenza a credito generata nel precedente periodo d’imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa. Pertanto anche ai fini di dette imposte il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall’ufficio potrà chiedere il rimborso del credito ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 546/92.