Costituiscono gli elementi necessari per l’assunzione da parte degli enti della qualifica di ETS:
- lo svolgimento delle attività di interesse generale (articolo 5 del Codice del terzo settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- l’iscrizione nel registro unico del terzo settore (articolo11 e articoli 45 – 54 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- l’assenza dello scopo di lucro (secondo i limiti di cui all’articolo 8 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117).
Il presupposto dell’esercizio di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, deve trovare corrispondenza nell’elenco, molto ampio, delle attività stabilito dall’articolo 5.