Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
A titolo esemplificativo:
-
per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
-
per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.
Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:
-
pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
-
certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta
Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.
Percipiente
(chi emette la fattura) |
Committente
(chi riceve la fattura) |
Modello CU |
Modello 770 |
Ordinario |
Ordinario |
Si |
Si |
Minimo |
Si |
Si |
Forfettario |
No |
No |
Minimo |
Ordinario |
Si |
No |
Minimo |
Si |
No |
Forfettario |
No |
No |
Forfettario |
Ordinario |
Si |
No |
Minimo |
Si |
No |
Forfettario |
No |
No |