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Decreto fiscale: confisca allargata o per sproporzione nei reati tributari

La sentenza della Corte costituzionale in tema di confisca allargata

Riportiamo di seguito alcuni brani della sentenza della Corte costituzionale citata (allegata in forma integrale in fondo all'articolo):

"(..) la confisca “allargata” (...)  poggia, nella sostanza, su una presunzione di  provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre)  connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non  accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone.
Il ricorso a forme di confisca congegnate in questa chiave è caldeggiato anche a livello sovranazionale.
Sollecitazioni a prevedere inversioni dell’onere della prova riguardo all’origine illecita dei beni suscettibili  di confisca si rivengono, in specie, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di  stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 (..)

Assai più puntuali e stringenti risultano, peraltro, al riguardo, le indicazioni promananti dalla normativa  dell’Unione europea. Nella cornice del generale processo di valorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla criminalità organizzata, da tempo in atto a livello dell’Unione, dapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 3), e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, hanno, infatti, specificamente richiesto agli Stati membri di riconoscere all’autorità giudiziaria poteri di «confisca estesa», collocabili chiaramente all’interno del ricordato genus della confisca dei beni di sospetta origine illecita.
L’art. 5, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce, in particolare, che gli Stati membri devono adottare  «le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli  elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito  legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose»."

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Aggiornata il: 12/11/2019