Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020, quindi la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.02.2020 - 31.3.2020.
Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.