L’Agenzia passa poi all’esame del caso concreto evidenziando che nel caso in esame lo stoccaggio delle merci negli immobili costituisce, contrariamente a quanto ipotizzato dal contribuente, l'elemento principale. Tuttavia, al fine di verificare la territorialità del servizio di logistica integrata in esame, occorre esaminare 2 elementi:
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in primo luogo, la prestazione in esame deve essere collegata a un bene immobile espressamente determinato e nel caso in esame tale collegamento sussiste, essendo la prestazione di logistica integrata svolta in stabilimenti determinati e localizzati;
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in secondo luogo, verificare se l'immobile possa essere considerato elemento costitutivo, in quanto rappresenta un elemento centrale e indispensabile della prestazione in esame. A questo proposito l’Agenzia evidenzia che la prestazione di stoccaggio può rientrare nell'ambito di applicazione dell’art. 47 della Direttiva 2006/112/CE soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato e, nel caso in esame, Gamma non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.
Dal momento che il committente non ha il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione di logistica integrata in esame, non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 quater del Decreto IVA ma bensì tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7 ter, con applicazione dell’IVA nel paese di stabilimento del committente soggetto passivo.
Dalle conclusioni dell’Agenzia si evince tuttavia come l’unico elemento che abbia consentito di qualificare il servizio come “generico” sia stata la mancanza della disponibilità dell’immobile da parte del committente; nel caso in cui tale elemento fosse stato mancante, l'attività di magazzinaggio sarebbe stata considerata territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA, e con essa tutte le operazioni accessorie.
Stante la difficoltà di determinare con esattezza le operazioni accessorie nell’ambito di un’operazione complessa e di conseguenza le possibili “obiezioni” da parte dell’amministrazione finanziaria, il rischio di un contenzioso legato alla territorialità dell’operazione in ambito IVA (quindi potenzialmente oneroso in termini economici) sarebbe stato elevato.