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Breve Guida alla compilazione della cessione del credito in scadenza il 15 aprile 2021

Il caso particolare

In funzione di quanto detto sopra, occorre anche evidenziare che la possibilità di optare per una delle alternative alla detrazione era già in vigore negli anni passati. 

In proposito vedasi l’art. 10, DL 34/2019 (l’anno 2019 è corretto, trattasi di casualità circa il riferimento normativo), co. 2, 3 e 3-ter, che prevedevano la possibilità, ad esempio:

  • di cessione delle detrazioni relative alla installazione di impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico)
  • di sconto in fattura per gli interventi di adozione di misure antisismiche

Affermando che quelli sopra non sono gli unici casi elencati, potrebbe accadere che taluni soggetti abbiano acquisito negli anni passati, 2019, misure di credito derivanti dalla detrazione piuttosto elevate e non siano riusciti così a smaltire in compensazione il credito acquisito. 

Di fatto, tuttavia, l’art. 1, co. 176, L. 160/2019 ha abrogato tali ipotesi di cessione della detrazione o sconto in fattura rendendo possibile l’ulteriore cessione del credito/detrazione solo fino all’anno 2020 relativamente all’anno 2019 (in merito si faccia riferimento alla Risp. 255/E/2020)

Con l’introduzione dell’art. 121, DL 34/2020 e con il solo riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 i soggetti in parola, stante l’abrogazione di cui sopra e stante il riferimento agli anni 2020 e 2021 di sostenimento delle spese perderanno le loro quote non potendole più cedere e rendendo vana la prima cessione. 

In occasione della razionalizzazione delle misure di detrazione stabilita dal PNRR sarebbe pertanto utile anche una razionalizzazione di tutti questi casi limite. 

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Aggiornata il: 07/04/2021