Il comma 2 dell’art.6 in commento introduce poi un importante principio che affianca e intreccia il mondo dello sport con il Codice del Terzo Settore. Secondo quanto disposto, gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di:
- enti del terzo settore (ai sensi dell'art. 5, comma 1, let. t), del D.Lgs 117/2017) e
- di impresa sociale (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 112/2017).
In tal caso le norme specifiche, dettate in questo decreto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, trovano applicazione solo in quanto compatibili, quindi in caso contrario, prevarranno quelle del Codice del Terzo Settore.