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L' imposta di registro sul valore non soggetto a IVA nelle cessioni di fabbricati secondo il Notariato

La proposta del Notariato

Il parere dei notai su questa novità è negativo. In alternativa lo Studio del Notariato propone una soluzione che individua nell’art. 11 del DPR n. 633/72 (“operazioni permutative e dazioni in pagamento”) il principio generale per cui si potrebbe assoggettare l’operazione in parte a IVA ed in parte al registro. Nel sistema dell’IVA infatti ciascuna operazione può essere assoggettata autonomamente ad imposta. La possibilità di “suddividere” la permuta è prevista anche dall’art. 40, comma 2 del DPR n. 131/1986: se una soltanto delle operazioni permutative è assoggettata ad IVA, l’imposta di registro si applica sull’importo relativo alla cessione o alla prestazione non soggetta.

La soluzione prospettata dai Notai prevede inoltre che tale tributo debba essere applicato sul valore dell’immobile al netto della parte di corrispettivo assoggettata a IVA.
Si ricorda che le cessioni interessate dalla nuova norma ricomprendono non solo gli atti che comportano trasferimento della proprietà o costituzione o trasferimento di diritti reali, ma anche le vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti, in quanto anch’esse attuano un trasferimento del bene assimilabile alla proprietà pur se non definitivo.

Per l’individuazione del termine quinquennale invece occorre rifarsi all’art. 6 del DPR n. 633/72: in generale, per le cessioni di immobili, il momento è rappresentato dalla stipula del contratto . Nel caso però gli effetti siano differiti ( fatte salve le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per le quali resta ferma la regola generale della stipulazione), il termine decorre dal momento in cui gli effetti dell’operazione si producono.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore


Aggiornata il: 14/08/2012