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Iva per cassa, le regole per l’esercizio dell’opzione

Il nuovo regime dell’Iva per cassa in sintesi

L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha stabilito un’estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. In particolare, è stato stabilito che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). L’opzione è valida per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione comporta:

  • per il cedente o prestatore che esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
  • per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell’Iva, in ogni caso, al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012.
In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.


 



Aggiornata il: 22/11/2012