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Iva per cassa, le regole per l’esercizio dell’opzione

Come si esercita l’opzione

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre stabilisce che l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, che, se effettua tale scelta, dovrà riportare nelle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (l’omessa annotazione nelle fatture rappresenta, ai fini sanzionatori, una violazione formale).

Successivamente, il contribuente dovrà indicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo.
I contribuenti che iniziano l’attività ed intendono avvalersi del regime sin da tale inizio, devono comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per l’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione è comunicata con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2012 (modello IVA 2013) ed ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
 



Aggiornata il: 22/11/2012