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Lavoro occasionale di tipo accessorio: chiarimenti dell’ Inps

I nuovi voucher per il lavoro accessorio

novellato articolo 72 del DLgs.276/03 prevede che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”.
Pertanto, un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dall’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.
Viene, dunque, stabilito il rapporto di un buono per ogni ora di lavoro.
Al riguardo, secondo la circ. 4/2013 Min. Lavoro, la modifica legislativa interviene nel senso di cambiare il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da "una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa"  in modo da evitare che "un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore".
Tuttavia, resta ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo "per un'ora di lavoro anche più voucher".
In attesa dell’emanazione di un apposito DM che aggiorni il valore nominale dei voucher tenendo conto, in particolare, delle “risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali” si rammenta che attualmente il valore nominale del buono (comprensivo dei contributi INPS e INAIL) non è ricollegabile ad una retribuzione minima oraria ed è pari a 10 euro.
 


Aggiornata il: 18/04/2013