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I presupposti, il contenuto e l’avvio dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore

I presupposti dell’accordo o del piano del consumatore

Con il Decreto Sviluppo-bis 2012 sono state apportate delle modifiche alla Legge n. 3/2012 relativa alle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare, le modifiche sono state finalizzate a:
  1. riscrivere la procedura già esistente, relativa all’accordo di ristrutturazione dei debiti, destinata alle imprese in crisi di piccole dimensioni, ossia quelle che non superano i parametri dimensionali stabiliti dall’art. 1 della legge fallimentare, e che quindi non possono fare ricorso alle procedure concorsuali previste dalla stessa legge fallimentare;
  2. prevedere per i consumatori indebitati una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, basata su un Piano del consumatore;
  3. introdurre per le imprese in crisi che non superano i parametri dimensionali della legge fallimentare, una nuova procedura di liquidazione dei beni del debitore.
 
Quindi, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tre:
  1. l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
  2. il piano del consumatore e
  3. la liquidazione del patrimonio del debitore che è alternativa alle prime due, ma che ha le stesse finalità.
 
Il 1° comma dell’art. 7 della Legge 3/2012 prevede che il debitore in difficoltà, con l’ausilio di uno degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo dove il debitore ha la sua residenza se è un consumatore o la sede principale (cioè la sede effettiva dell’attività esercitata che può non coincidere con la sede legale) se è una impresa od una organizzazione senza scopo di lucro, possa proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti finalizzato alla soddisfazione, cioè al pagamento, di essi che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile (crediti alimentari, per salari e stipendi, ecc.) e delle altre disposizioni che li prevedono “preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni”.
 
In questa proposta di accordo di composizione della crisi di sovra indebitamento del debitore “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale (di questi crediti) sul ricavato in caso di liquidazione (cioè della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore esaminata nei Paragrafi 6 e 7), avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. In ogni caso, per l’IVA - Imposta sul Valore Aggiunto e sulle ritenute di acconto operate e non versate ai dipendenti, collaboratori, professionisti esterni, ecc., la proposta di accordo (chiamato dalla legge anche “piano”, ovviamente del debitore) può prevedere soltanto la dilazione di pagamento che, riteniamo, non può che seguire le modalità fissate dalle norme che prevedono la dilazione e/o la rateizzazione dei debiti fiscali.
 
Ferma restando la facoltà del Giudice di nominare un liquidatore dei beni del debitore ai sensi del 1° comma dell’art. 13 della Legge 3/2012, la proposta di piano (o di accordo) può prevedere anche “l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori”, da individuarsi sempre da parte del Giudice in un professionista (avvocato o commercialista) oppure in una società di professionisti od in una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in almeno una società per azioni e che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 oppure in un organismo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi del comma 8° dell’art. 15 della Legge 3/2012.
 
Il comma 1°-bis dell’art. 7 della Legge 3/2012 stabilisce che, fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento avente le caratteristiche ed i contenuti appena descritti, il consumatore in questo tipo di difficoltà finanziarie può proporre, sempre con l’ausilio di un organismo di composizione di queste crisi avente sede nel circondario del Tribunale del luogo dove egli ha la sua residenza, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1° (cioè della proposta di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento). Questo piano è il piano del consumatore.
 
La proposta di accordo o di piano, da parte di qualsiasi tipo di debitore, non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
  1. è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 (quindi da quelle previste dal RD 267/1942);
  2. ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti previsti da questa legge;
  3. ha subito, per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento o risoluzione dell’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento o revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 (su cui vedi i due paragrafi successivi);
  4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (comma 2° dell’art. 7 della Legge 3/2012).


Aggiornata il: 26/06/2013