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I presupposti, il contenuto e l’avvio dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore

Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

Per quanto riguarda il contenuto dell’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento o del piano del consumatore con la stessa finalità, l’art. 8 della Legge 3/2012 dispone che entrambi debbano prevedere la ristrutturazione dei debiti ed il pagamento degli stessi attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei crediti futuri (1° comma).
 
Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano citati, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi (sostanzialmente dei garanti) che consentono il trasferimento, anche in garanzia (quindi anche prima di accertare con sicurezza che il debitore non ha redditi o beni sufficienti), di beni o redditi sufficienti ad assicurarne l’attuabilità (comma 2°).
 
Nella proposta di accordo o di piano sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito (in primo luogo e soprattutto, le carte di credito c.d. “revolving”) ed alla sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi per il debitore (comma 3°). Qualora questi non rispetti tali limitazioni, dal momento che egli in tal modo aumenta dolosamente, cioè volontariamente, il passivo, si applicano gli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 che prevedono l’annullamento o la risoluzione dell’accordo di composizione oppure la revoca o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
 
La proposta di accordo di composizione della crisi che preveda la continuazione dell’attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione di essi per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei crediti su cui sussiste la causa di prelazione (comma 4°).


Aggiornata il: 26/06/2013