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I presupposti, il contenuto e l’avvio dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore

Il deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore

Ai sensi del 1° comma dell’art. 9, la proposta di accordo di composizione della crisi oppure il piano del consumatore (quest’ultimo in forza del 1° comma dell’art. 12-bis che stabilisce che detto piano deve rispettare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012) deve essere depositato presso il Tribunale competente territorialmente per il luogo di residenza del debitore (se questo è un consumatore) o di quello della sede principale (cioè la sede effettiva dell’attività esercitata che può non coincidere con la sede legale) se il debitore è una impresa non soggetta al fallimento oppure una organizzazione senza scopo di lucro.
 
La proposta od il piano, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni da esso, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali (per esempio, per eventuali debiti in materia di IMU o di Tares), competenti territorialmente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (sempre 1° comma).
 
Unitamente alla proposta devono essere depositati:
  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute,
  • l’elenco di tutti i beni del debitore;
  • l’elenco degli eventuali atti di disposizione (vendite, donazioni, remissioni di debito, ecc.) del proprio patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
  • l’attestazione della fattibilità dell’accordo o del piano rilasciata dall’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che assiste il debitore;
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia (se il debitore ha famiglia. Riteniamo che questo punto debba trovare applicazione anche per i soci delle società di persone che possono utilizzare queste procedure se ricavano la maggior parte od, almeno, una parte significativa del loro reddito dall’attività della società in crisi);
  • le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore esercita attività di impresa (nel caso degli enti senza scopo di lucro, a nostro giudizio, solo se questi hanno svolto attività commerciali non prevalenti per cui siano obbligati dalla legge fiscale a tenere una contabilità) (commi 2° e 3°).
In particolare, alla sola proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
  1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (comma 3°-bis) (trattata nei Paragrafi 6 e 7).
Il Giudice può concedere un termine perentorio (quindi, scaduto il quale non è più possibile usufruire di questa opportunità) non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti (comma 3°-ter).
 
Il deposito, cioè la presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso con gli altri crediti ammessi al passivo, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt, 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, del Codice Civile (comma 3°-quater), cioè salva l’estensione del privilegio accordato al credito alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione ed agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente e per gli interessi legali maturati dalla data del pignoramento fino a quella della vendita forzata dei beni del debitore, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sugli stessi interessi e l’estensione dell’ipoteca su di essi (solo che in questo caso l’ipoteca si estende agli interessi dovuti per i due anni precedenti e per quello in corso alla data del pignoramento ed agli interessi legali maturati dal termine di quest’ultimo anno fino alla data della vendita forzata dei beni del debitore).

Vedi anche la normativa:
 


Aggiornata il: 26/06/2013