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Enti Terzo Settore: nuovi modelli per la rendicontazione del 5 per mille

5 per mille: pubblicazione del rendiconto

l D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all’articolo 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.
Tale obbligo di pubblicazione riguarda solo gli enti beneficiari che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a € 20.000,00.
Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] indicando nell’oggetto:
  • il codice fiscale dell’ente,
  • la denominazione,
  • la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) 
  • e l’anno finanziario di riferimento.
Inoltre, nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.
Tale adempimento permette all’Amministrazione, a sua volta, di adempiere all’obbligo, previsto dall’articolo 15, comma 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, di pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale, del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario.
Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a € 20.000,00 pubblicare il rendiconto sul proprio sito web.
Fonte:


Aggiornata il: 23/09/2021