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APE edifici : l'attestato di prestazione energetica

Cos'è l'APE

Come indicato dall'art. 2, comma 1, lett. l-bis, D. Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. n. 63/2013, l' "attestato di prestazione energetica " deve attestare la prestazione energetica di un edificio, ossia il tipo di consumo energetico previsto sulla base di specifici parametri e fornire raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza"
L'APE deve essere allegato, pena la nullità degli stessi contratti:
  • al contratto di compravendita,
  • agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (es.: donazione) e
  • ai "nuovi" contratti di locazione , anche per locazioni turistiche (non è necessario in caso di rinnovo o proroga di un precedente contratto )
L'articolo 12 del Dl 63/2013, prevede la sanzione amministrativa tra 300 euro e 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di Ape.
Anche gli operatori immobiliari sono soggetti ad ammenda nel caso espongano o pubblichino inserzioni prive dell'indicazione relativa alla classe energetica dell'edifico come risulta appunto dall'APE.
L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni, salvo il caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (ad esempio: sostituzione degli infissi o dell'impianto di riscaldamento) che porti ad una modifica della prestazione stessa.
L'obbligo non sussiste nel caso sia già disponibile il vecchio ACE, attestato di certificazione energetica, rilasciato prima del 5 giugno 2013 e ancora in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.


Aggiornata il: 17/12/2013