La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:
- inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
- versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, successivo alla data dell'adempimento.
Nel caso specifico , se si omette l'invio entro il 31.03.2014, la violazione è sanabile entro il 30.09.2014.