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Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP 2021: ecco come calcolarlo

Acconto cedolare secca 30 novembre 2021

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).

Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.

L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.

Acconto cedolare secca

Importo < 51,65 euro

Importo > di 51,65 euro

acconto non dovuto

acconto dovuto per il 100% 

Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato

  • in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52
  • in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso: 
  • la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%); 
  • la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%

Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.

Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Si possono presentare però i seguenti casi particolari:

CASI PARTICOLARI 

Cedolare secca dal 2021

Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

  • non sono tenute al versamento dell’acconto 2021 per la cedolare secca;
  • possono determinare l’acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/diverso (derivante dalla locazione) non sarà assoggettato ad IRPEF

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021

Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita):

  • non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2021 per il reddito dell’immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
  • possono versare un acconto inferiore, utilizzando il metodo previsionale, oppure non versare l’acconto per la cedolare secca.

[1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

Fonte:


Aggiornata il: 28/11/2021