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Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31 gennaio 2016

L'imposta di bollo e l'assolvimento in modo virtuale

In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:
  • acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;
  • in modo virtuale.
Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.
In particolare, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre", ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
L'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, "degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta", nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Pertanto, per gli atti e documenti emessi nel 2015, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2016.
Inoltre, come introdotto ad opera della Legge di Stabilità 2014, la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
 


Aggiornata il: 28/01/2016