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Affitti 2016: nulli i contratti non registrati entro 30 giorni

Il caso: contratto non registrato e la soglia del 16 luglio

La sentenza analizzata parte dallo sfratto per morosità che un locatore aveva intimato al suo conduttore, che gli aveva riconosciuto un canone ridotto. In particolare, il contratto d'affitto tra le due controparti:

  1. era stato registrato dall'inquilino nel 2012,
  2. il conduttore, appellandosi all'articolo 3, comma 8, del D. Lgs 23/2011, che prevedeva canoni pari al triplo della rendita catastale nel caso in cui l'inquilino avesse registrato un contratto precedentemente "in nero", aveva corrisposto per tutto il periodo successivo un canone pari a tale importo.

La norma era stata scritta dal legislatore per incentivare gli inquilini a far emergere il “nero”, in quanto venivano favoriti coloro che sanavano l'irregolarità e venivan fortemente danneggiati i locatori. Con la sentenza n. 50 del 2014, la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato tale norma illegittima. L’art.1, comma 59, della Legge di stabilità 2016 ha disciplinato le situazioni che si sono create nel periodo in cui la norma era in vigore; chiarendo che per i canoni corrisposti:

  • Fino al 16 luglio 2015: importo ridotto al triplo della rendita catastale
  • Dal 17 luglio 2015: importo stabilito dal contratto.

Nel caso in oggetto, il giudice aveva ritenuto legittimo il pagamento del canone ridotto sino al 16 luglio 2015, mentre per il periodo successivo  il canone doveva corrispondere a quanto previsto dal contratto. Proprio in questo secondo periodo, però il conduttore aveva continuato a corrispondere un canone pari al triplo della rendita catastale, risultando così moroso per una cifra consistente. Lo sfratto è stato convalidato dal giudice a causa della morosità, verificata per i pagamenti ridotti.

 

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Aggiornata il: 01/08/2016