Per disciplinare la nuova imposta sul reddito d’impresa, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR- DPR 917/86) è stato aggiunto l’articolo 55-bis rubricato appunto “Imposta sul reddito d’impresa”. In particolare, il primo comma dell’articolo 55-bis prevede che l’IRI possa essere scelta dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:
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imprenditori individuali,
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società in nome collettivo,
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società in accomandita semplice
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S.R.L a ristretta base proprietaria che potevano optare per la trasparenza fiscale.
In merito a quest’ultimo punto, la legge di stabilità 2017 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 116 del TUIR, rubricato “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria” aggiungendo il comma 2-bis in base al quale "In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. (..)".
Attenione: L’opzione per l’IRI esclude l’applicazione del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR.