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Locazioni brevi: comunicazione dei dati dei contratti

I soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche on line, ossia che mettono contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare), hanno l'obbligo di  comunicare i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato.

L'obbligo riguarda solo gli intermediari che, oltre a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, forniscono un supporto professionale o tecnico informativo nella fase di perfezionamento dell'accordo. E' necessario, dunque, che il conduttore accetti la proposta di locazione tramite l'intermediario, o aderisca all'offerta tramite la piattaforma online. Nel caso in cui il conduttore comunichi direttamente al locatore l'accettazione della proposta, l'intermediario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, ed è rimasto estraneo alla conclusione dell'accordo.

Il provvedimento del 12.07.2017 ha specificato quali dati devono essere comunicati:

  • nome, cognome e codice fiscale del locatore;
  • durata del contratto;
  • importo del corrispettivo lordo;
  • indirizzo dell'immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato.

I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati del contratto.

Gli intermediari sono tenuti a chiedere al locatore i dati da comunicare, ma non sono tenuti a verificarne l'autenticità. La responsabilità sulla veridicità dei dati cade sul locatore, che è responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto. L'intermediario può comunque utilizzare i dati in suo possesso per la corretta effettuazione degli adempimenti, ad esempio nel caso in cui il locatore gli avesse fornito il suo numero di partita Iva, l'intermediario potrà non effettuare gli adempimenti ritenendo che la locazione sia riconducibile all'esercizio di un'attività d'impresa.

In caso di recesso del contratto di locazione breve, gli intermediari non devono trasmettere i dati del contratto. Nel caso in cui il recesso avvenga successivamente alla comunicazione dei dati, l'intermediario dovrà rettificare la comunicazione.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro (prevista al comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 471/1997). Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro). Non è sanzionabile l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore.

AlloggiatiWeb

Sono invece operative dall'inizio del 2019  le norme in materia di identificazione degli ospiti da parte di chiunque  affitta gli immobili per uso turistico, previste dal Decreto Crescita (dl 145/2018). L'obbligo  prescinde dal fatto che l'inquilino sia o meno di nazionalità italiana. Come avviene per qualunque altra struttura ricettiva di tipo alberghiero, quindi, chi  dà in locazione il proprio appartamento con questa formula deve anche provvedere all'iscrizione al sistema telematico “AlloggiatiWeb” per la comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura,  ,  in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Con l'art. 19-bis del  dl è stata introdotta un'interpretazione autentica delle norme del TULPS. Il testo  stabilisce infatti che “L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/06/2020