L'art. 1133 c.c. – non innovato dalla riforma del condominio (L. n. 220/2012) - contiene la disciplina dei provvedimenti adottabili dall'amministratore nell'ambito dei propri poteri.
Testualmente è previsto che "I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137".
Sono obbligatori dunque solo i provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito dei propri poteri.
Ben diverso è invece il discorso nel caso si ecceda dall'ambito dei poteri dell'amministratore: in tal caso, è necessario che il provvedimento sia ratificato dall'assemblea (se rientra nei suoi poteri, es. lavori straordinari non urgenti).
Dunque, è importante innanzitutto avere bene a conoscenza l'ambito nel quale l'amministratore può e deve esercitare i propri poteri.