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Trust: tassazione fissa per la Cassazione

Tassazione del Trust: la posizione dell'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate si è espressa con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, in merito alla tassazione del trust.
Il trust, attraverso una sorta di finzione giuridica esclusivamente valevole dal punto di vista fiscale, viene equiparato agli enti non commerciali (salvo non svolga in proprio anche un’autonoma attività commerciale) e diventa, in quanto tale, soggetto passivo.
L’atto di donazione andrà tassato applicando l’imposta sulle Successioni e Donazioni, assumendo le aliquote (e le eventuali franchigie) in funzione del rapporto di parentela esistente tra il disponente e i beneficiari. Fermo restando che, al termine del trust, allorquando i beni verranno trasferiti dal trustee ai beneficiari finali, detti trasferimenti non sconteranno più alcuna ulteriore imposta di Successione.
Per quanto riguarda,le imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali, queste vanno liquidate in tutti i casi in cui avviene un trasferimento (rectius, nuova intestazione) dei beni. E, dunque: sia dal disponente al trustee, sia da un trustee a un altro (in caso di variazione del trustee), sia dal trustee ai beneficiari.
Considerato, inoltre, che l’atto concerne dei beni, deve per ciò stesso qualificarsi come atto di natura economica a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che sia di tipo liberale (ossia, a titolo gratuito, senza pagamento di alcun corrispettivo). Conseguentemente, si applica l’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. N. 131 del 1986, con tassazione nella misura proporzionale del 3%.
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 14/02/2018