L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” che è diventato strutturale ossia sempre in vigore dal 2017 (L.n.232 2016).
Si prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che si trasferiscono qui, godono di una agevolazione del 50% sulle imposte. I requisiti sono differenziati a seconda che i lavoratori siano laureati o non laureati ma con mansioni dirigenziali o di alta specializzarione.
Nello specifico :
MANAGER E LAVORATORI QUALIFICATI
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svolgimento di ruoli direttivi oppure con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
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i lavoratori non devono esssere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e
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si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
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l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
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l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
LAVORATORI LAUREATI
A norma del comma 2 dello stesso articolo sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche:
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i cittadini dell’Unione europea (o di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni) in possesso di un titolo di laurea
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e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o un’attività di studio fuori dall’Italia, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
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si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
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l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro con questa o con societa' controllate
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l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.