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Reverse charge per intermediazioni da soggetto estero

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

La territorialità IVA dell’attività di intermediazione svolta dalla società nei confronti di soggetti passivi d’imposta (B2B) segue la regola del Paese del committente, pertanto ove si tratti di soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato l’operazione si intenderà effettuata in Italia, ai sensi dell’art.7-ter, comma 1, lettera a), DPR 633/72 che disciplina la regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi.

Nella fattispecie in oggetto, assumendo che si tratti, secondo l’Agenzia, di prestazioni rese nel territorio dello Stato da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi residenti si applica l’art.17, comma 2, del DPR 633/72, laddove precisa che se le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, sono rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Paese dell’UE, il committente per assolvere l’IVA adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto reverse charge, mediante integrazione della fattura del soggetto estero ex art.46 e 47 del DL 331/93.

La risposta dell’Agenzia specifica, per completezza della trattazione, che ove si tratti di commissionario Extra-UE, il committente residente dovrà applicare l’inversione contabile attraverso l’emissione di un’autofattura.

L’Agenzia inoltre specifica che tale regola si applica anche nel caso in cui il cedente o prestatore non residente si sia identificato ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta, come la società istante, oppure abbia nominato un rappresentante fiscale.

Tale orientamento era già stato confermato in precedenti interventi di prassi quali la Circolare n.14 del 18/03/2010, la Circolare n.36 del 21/06/2010, il quesito n.31, nonché la Risoluzione n.21 del 20/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate. In  caso di soggetto non residente la regola dell’applicazione del reverse charge prevale sull’identificazione diretta o sulla nomina di rappresentante fiscale, in quanto non fanno venire meno la qualifica di “non residente”.

Nel caso concreto, il fornitore UE emetterà fattura senza IVA nei confronti dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per le prestazioni rese, e saranno questi ultimi che provvederanno ad assolvere l’imposta integrando con l’IVA la fattura ricevuta ed annotandola nei registri acquisti e vendite.

Nel caso in cui invece il committente o cessionario sia anch’esso un soggetto non residente e l’operazione sia territorialmente rilevante  in Italia, non si può applicare il meccanismo dell’inversione contabile, ma secondo l’art.17, comma 3, DPR 633/72, gli obblighi ed i diritti ai fini IVA sono adempiuti dal soggetto estero fornitore tramite identificazione diretta ai sensi dell’art.35-ter DPR 633/72, oppure tramite rappresentante fiscale. In questo caso sarà quindi l’istante ad assolvere gli obblighi IVA, compresa la fatturazione ed il versamento. In questo senso si era già espressa l’Agenzia con la Circolare n.37 del 29/07/2011, e la Risoluzione n.28 del 28/03/2012.

Infine viene chiarito che ci sono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano oggettivamente tra le operazioni soggette a reverse charge, come quelle di cui all’art.74, comma 7, DPR 633/72, (cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi, ecc.) quali sembrerebbero quelle descritte dall’istante. In tal caso, gli obblighi ai fini IVA sono a carico del committente o cessionario, a prescindere che sia o meno un soggetto stabilito in Italia. Se quest’ultimo non è stabilito in Italia, al fine di acquisire lo status di soggetto passivo IVA, dovrà provvedere all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale, come anche chiarito nella Risoluzione n.28 del 28/03/2012.

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Aggiornata il: 27/01/2020