Argomento collegato alla compensazione dei crediti da dichiarazione per contributi INPS da gestione commercianti, gestione artigiani e gestione separata è la questione della tassazione dei contributi INPS compensati.
In base all'articolo 17 comma 1 lettera n-bis del TUIR, sono soggetti a tassazione separata “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”.
Molto semplicemente, i contributi INPS rappresentano un onere deducibile e dedotto dal reddito complessivo in un anno precedente rispetto all'anno in cui è avvenuto il rimborso; di conseguenza, i rimborsi di questi contributi INPS dovranno essere portati a tassazione nella dichiarazione dell'anno in cui il rimborso è avvenuto; il regime naturale di tassazione, in questo caso, è la tassazione separata.
Sono necessarie alcune precisazioni:
- la compensazione tramite modello F24, di crediti per contributi INPS da dichiarazione, viene assimilata al rimborso, motivo per cui anche l'importo compensato è naturalmente soggetto a tassazione separata;
- la tassazione separata costituisce il regime naturale di tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti per contributi INPS, ma il suo utilizzo non costituisce un obbligo: è comunque prevista la facoltà di optare per la tassazione ordinaria effettuando apposita scelta in sede di dichiarazione dei redditi (è possibile basarsi su un semplice calcolo di convenienza: in caso di redditi complessivi non elevati la tassazione ordinaria potrebbe rivelarsi più conveniente di quella separata, e lo è sicuramente in caso di disponibilità di perdite pregresse disponibili per la compensazione).