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Superbonus: il problema e i rischi dell’irregolarità edilizia

La normativa

La rilevanza di questo pre-requisito è stabilito dall’articolo 49 del DPR 380/2001, il Testo Unico Edilizia (TUE), il quale, al primo comma, ci dice espressamente che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti”.

L’articolo 49 TUE, al comma 1 per maggior precisione detta anche i limiti fondamentali in base ai quali un intervento non autorizzato sia tale da far decadere il contribuente dai benefici fiscali: “il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.

Lo stesso articolo al comma 4, ci ricorda che “in caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa”: questo vuol dire che anche in caso di cessione della detrazione pro soluto a un terzo, in caso di revoca o decadenza per mancanza di questo requisito, sarà comunque il contribuente (o il tecnico, a seconda dei casi) colui che ne sarà responsabile.

Recentemente, l’articolo 10 del DL 76/2020 (il cosiddetto decreto Semplificazioni), ha integrato il Testo Unico Edilizia con l’articolo 34-bis, il quale prospetta un ampliamento degli interventi che possono essere considerati tollerati e che, di conseguenza, non costituiscono abusi edilizi: il mancato rispetto di altezza, distacchi e  cubatura, sempre nel limite del 2% delle misure previste dal titolo edilizio, le modifiche agli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e che non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/10/2020