Una volta trovato il fornitore ed eseguiti gli interventi che genereranno la detrazione prevista dal cosiddetto Superbonus, dando per scontato che il contribuente e l’intervento abbiano i requisiti previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020 come convertito dalla Legge 77/2020 – il cosiddetto decreto Rilancio – che norma l’incentivo fiscale, sarà il turno dei tecnici.
La Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 8 agosto 2020 e il Decreto MISE del 3 agosto 2020 ci ricordano che gli interventi, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, a cui è subordinato il trasferimento del credito e quindi lo sconto in fattura, dovranno essere supportati dalle dichiarazioni asseverate dei tecnici che attestino, per l’efficientamento energetico:
- che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa;
- la congruità delle spese sostenute;
- il miglioramento energetico di due classi, o il raggiungimento della classe più elevata.
Queste asseverazioni (ad accezione dell’ultima) dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dal MISE e trasmessi telematicamente all’ENEA.
Per gli interventi antisismici è richiesta una dichiarazione asseverata da parte dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico dell’edificio, ognuno per le proprie competenze professionali, senza dimenticare la necessaria attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.