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Indennità Covid: in attesa del nuovo decreto Ristori

Categorie e requisiti richiesti per le indennità dicembre 2020

1.Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo  e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione:

  • che hanno cessato involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020
  • che abbiano svolto la prestazione  lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo  periodo,
  •  non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro  dipendente, né di NASPI, alla data  del 30.11.2020

2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

  •  che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020  e 
  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

3. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020
  • non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ne di pensione

4.  lavoratori autonomi, privi di partita IVA

  • non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  •  che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020   siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020 
  • già iscritti alla data del  17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS
  • con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

5. incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)

  • con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività  superiore ad euro 5.000 
  •  titolari di partita IVA attiva e
  • iscritti SOLO alla Gestione separata INPS  alla data del 30.11.2020

6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in

  •  titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
  • complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolari  nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo  settore, pari ad almeno trenta giornate;
  • non titolari  di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.

7. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati  dal 1° gennaio 2019 all 30.11.2020
  • con reddito non  superiore a 50.000 euro, 
  • OPPURE  con almeno 7 contributi giornalieri  versati tra il 1.1.2019 e il 30.11.2020 e reddito non superiore a 35.000 euro
  •  non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.
Fonte: Gazzetta Ufficiale


Aggiornata il: 23/01/2021