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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti

L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea; 
  • b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
  • c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
    • 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
    • 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 
    • 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
  • d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”); 
  • e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa; 
  • f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne. 

Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo. 

Fonte:


Aggiornata il: 14/04/2023