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Pro-rata di detraibilità: come funziona e come si calcola

Il presupposto del pro-rata di detraibilità

Le metodologie di determinazione della parte indetraibile dell’IVA disponibile sono sostanzialmente due: il metodo analitico e il metodo forfetario, altrimenti detto, quest’ultimo, pro-rata di detraibilità.

La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalla caratteristiche dell’attività esercitata: come regola generale, l’effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all’applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l’applicazione del metodo analitico, mentre l’effettuazione abituale e l’effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all’utilizzo del metodo forfetario.

Esulando dalla regola generale, che, quando si entra nel campo dell’IVA, il più delle volte non è che una astrazione, data l’esistenza, per ogni norma, di una moltitudine di eccezioni, i due metodi non sono necessariamente alternativi, ma, in talune situazioni, possono anche coesistere.

Se è vero che i contribuenti che effettuano operazioni esenti solo occasionalmente applicheranno solo il metodo analitico, coloro che effettuano operazioni esenti abitualmente o continuativamente applicheranno di certo il metodo forfetario, ma, a seconda della tipologia di operazione effettuate, possibilmente anche quello analitico.

Per un approfondimento sui casi e sulle modalità in cui e con cui si applicano le due metodologie si rimanda all’articolo La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità.

Il presupposto concettuale del pro-rata di detraibilità, dell’IVA a monte, è l’effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili (che rientrano nel perimetro dell’imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell’imposta), e come esenti (che rientrano nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata); ai fini della determinazione del pro-rata, sarà necessario precisare, con operazioni imponibili si intendono le operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e le operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall’articolo 19 comma 3 del DPR 633/72, al quale si rimanda per un approfondimento, che individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Per maggiore chiarezza chiameremo l’insieme delle operazioni imponibili e delle operazioni a queste assimilate con la generica espressione di operazioni che danno diritto alla detrazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 02/04/2023