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Pro-rata di detraibilità: come funziona e come si calcola

Il calcolo del pro-rata di detraibilità

Il pro-rata di detraibilità non è altro che una percentuale di detrazione forfetaria, che si applica all’IVA a monte disponibile (quella rimanente dopo l’eventuale applicazione del metodo analitico agli acquisti) per determinare l’effettivo ammontare d’imposta disponibile ed utilizzabile, risultante dal rapporto tra la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili più quelle a queste assimilate) e lo stesso importo maggiorato delle operazioni esenti:



Il risultato del calcolo è arrotondato all’unità, superiore o inferiore a seconda che la cifra superi o meno i cinque decimi, considerando tre cifre decimali.

Nello specifico le operazioni che danno diritto alla detrazione, ai fini del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le operazioni imponibili;
  • le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE, servizi internazionali, altro) ;

(in questi primi due casi con l’eccezione delle cessioni di beni ammortizzabili, materiali o immateriali, e dei passaggi interni in caso di contabilità separata)

  • le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità che, se fossero effettuate nel territorio dello Stato, sarebbero detraibili;
  • le operazioni finanziarie e assicurative esenti rese a soggetti extra-UE (o intra-UE per beni comunque destinati ad essere esportati);
  • la cessione di oro da parte dei soggetti che producono o trasformano ora da investimento;
  • la cessione di prodotti in specifici settori quali tabacchi, editoria, ed altro, elencati nell’articolo 74 comma 1 del DPR 633/72.

Le operazioni esenti, da sommare al denominatore della formula, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le attività finanziarie ed assicurative;
  • le attività connesse al versamento delle imposte;
  • le attività relative al settore dei giochi (lotto, lotterie, scommesse, altro);

(rientrano tra queste tre casi anche gli eventuali relativi rapporti di mandato e mediazione collegati alle medesime tipologie di operazioni; fanno eccezione, invece, i casi in cui queste non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, rappresentando solo un collaterale, e i casi in cui sono attività accessorie ad attività imponibili)

  • la cessione di oro da investimento;
  • le cessioni gratuite con finalità benefica;
  • i servizi di pompe funebri;
  • i servizi postali;
  • i servizi di trasporto pubblico;
  • i servizi sanitari e socio- assistenziali;
  • i servizi culturali;
  • le cessioni di organi, di sangue e latte umani, di plasma sanguigno.

(da queste ulteriori categorie sono comunque escluse le cessioni di beni che sono stati acquistati senza diritto alla detrazione)

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 02/04/2023