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Blocco degli ammortamenti 2020: il punto della situazione

La compatibilità con la rivalutazione e la svalutazione

Il medesimo Documento interpretativo numero 9 dell’OIC, quando pubblicato nella sua versione definitiva, ha messo nero su bianco delle questioni fino al quel momento solo supposte: che la norma in deroga riguarda solo l’ammortamento dei cespiti e “pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, e che l’esercizio di questa facoltà “non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020”, sul medesimo bilancio.

Si ricorda che per disposizione del Principio contabile nazionale OIC 9 quando “durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta”, e nei casi in cui “nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata”, tutte situazioni potenzialmente riconducibili al contesto pandemico del 2020, quanto meno per una impresa operante in uno dei settori maggiormente colpiti, allora “se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel Conto economico come perdita durevole di valore”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/06/2021