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Blocco degli ammortamenti 2020: il punto della situazione

Le conseguenze della deducibilità

Una delle questioni più sensibili della disciplina in deroga oggetto di questo approfondimento è rappresentata dal fatto che l’articolo 60 del DL 104/2020 estende l’impatto della previsione normativa anche al piano fiscale.

Le regole generali del reddito d’impresa richiedono il preventivo passaggio dei costi dal Conto economico, ai fini della loro deducibilità fiscale; ad eccezione di “quelli che pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”, in base alle disposizioni dell’articolo 109 comma 4 lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La norma in deroga prevede appunto che le quote di ammortamento sospese nel 2020, e quindi non imputate a Conto economico, siano comunque deducibili dall’Ires e dall’Irapa prescindere dall’imputazione al Conto economico”.

La motivazione alla base di questa scelta normativa è, per tutta evidenza, basata sulla volontà, da parte del legislatore, di non gravare l’impresa di maggiori imposte, dopo averla aiutata a sostenere il bilancio bloccandone civilisticamente gli ammortamenti.

Pur comprendendone la logica di fondo, il quadro funzionale della norma nel suo complesso appare comunque incrinato dal fatto che l’inevitabile disallineamento tra valori civili e fiscali, in conseguenza di valori civilistici non rilevati ma dedotti fiscalmente, porterà allo stanziamento di imposte differite passive che annulleranno in parte l’effetto benefico che ha avuto sul bilancio la mancata rilevazione degli ammortamenti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/06/2021