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Blocco degli ammortamenti 2020: il punto della situazione

La deducibilità facoltativa

La questione fiscale ha rappresentato per l’argomento uno dei punti più dibattuti. Non ci sono dubbi, dato il tenore letterario della norma, che la deduzione degli ammortamenti non imputati in bilancio sia comunque possibile, ma, come evidenziato da Assonime sulla Circolare numero 2 del 2021, si aperto un dibattito sull’eventualità che tale deduzione debba essere considerata un obbligo oppure una facoltà.

Il fondamento giuridico della tesi facoltativistica si basa sul fatto che la norma, quando parla della deduzione degli ammortamenti sospesi, la qualifica come “ammessa”, parola non priva d’ambiguità, che inserita nel contesto specifico, fa appunto pensare a un profilo possibilistico della deduzione.

L’Associazione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in occasione della pubblicazione della Norma di comportamento 212, rileva come il medesimo profilo possibilistico intrinseco all’utilizzo della parola “ammessa” da parte del legislatore possa essere rilevato anche sul Documento interpretativo numero 9 dell’Organismo italiano di contabilità, dove l’OIC, in riferimento all’utilizzo della deroga, precisa che la sua applicazione “può generare fiscalità differita”; in conseguenza logica di ciò, l’AIDC dichiara che la deduzione fiscale degli ammortamenti ibernati sul bilancio d’esercizio 2020 possa essere considerata “come una facoltà e non un obbligo.

Ancora oggi, ad un passo dalla liquidazione delle imposte e dalla predisposizione delle dichiarazioni, non c’è uniformità di giudizio sull’argomento, in mancanza di una posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate; ma bisogna dire che il parere espresso dall’AIDC, oltre ad essere supportato dalla logica e dal buon senso, costituisce una opinione rilevante che aiuta la semplificazione, in quanto lo slittamento della deduzione, permette di non disallineare i valori civili da quelli fiscali.

Per contro, però, neanche questa eventualità è esente da conseguenze. Se è vero che la deduzione fiscale della quota di ammortamento, in base alle norme ordinarie, segue l’imputazione al Conto economico in funzione della vita utile del bene, e quindi l’eventuale mancata deduzione delle quote d’ammortamento dell’esercizio 2020 non si perderebbero, lo stesso non potrà di dirsi per i relativi maggiori valori annuali relativi al Super-ammortamento e all’Iper-ammortamento: questi, essendo incentivi fiscali di natura extra contabile senza impatto sul Conto economico, non possono slittare insieme alle quote di ammortamento ordinarie e, di conseguenze, le eventuali quote annuali relative all’anno fiscale 2020, si perderebbero, in mancanza della deduzione delle quote di ammortamento di riferimento, delle quali tecnicamente costituiscono una maggiorazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/06/2021