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Incentivo prodotti sfusi o alla spina: ecco come funziona

Procedura di riconoscimento del contributo economico per i prodotti sfusi e alla spina

Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al   Ministero    della   transizione ecologica entro i seguenti termini:

  • in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; 
  • in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.04.2022. 

La domanda deve avere queste caratteristiche:

b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES
Deve riportare:
a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili;
 c) l'ammontare del contributo economico richiesto;
d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»;
 e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Deve essere corredata, a pena di esclusione:  
a) dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 b) del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta;  
 c) attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute.  


Il contributo è riconosciuto da parte Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il MITE comunica il riconoscimento/diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante. 

Fonte:


Aggiornata il: 16/11/2021