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Tax credit manifesti pubblicitari: modalità di utilizzo

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2” con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta in parola. 

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

In tali ipotesi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere chiesto a rimborso. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione: 

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; 
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 

Relativamente ai limiti di utilizzo è il caso di precisare che, in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitutiva, il credito soggiace al limite di fruizione annuale, pari a 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 3887 , si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui “... qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale …, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale ...”. 

Peraltro si ricorda che il limite di cui al citato articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non riguarda i crediti di imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti – come nel caso de quo – nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr. ex multis circolare del 18 settembre 1998, n. 219, e risoluzione del 24 maggio 1999, n. 86/E). Tenuto conto, infine, che l’articolo 67-bis del Decreto non fissa un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta in parola, si ritiene che nelle ipotesi in cui lo stesso non sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo possa essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/03/2022