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Canone unico patrimoniale: ricordiamo che cos'è

Ai sensi dell’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il “canone unico patrimoniale” vale a dire il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali. 

Questo canone sostituisce: 

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); 
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); 
  • il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 

Il presupposto del canone è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. 

La tariffa standard può essere annua o, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, giornaliera. 

I mezzi pubblicitari, infatti, possono essere autorizzati o concessi da parte degli enti locali di norma per periodi pluriennali quando si tratta di impianti definiti permanenti oppure per un singolo anno o soltanto per alcuni mesi o giorni se si tratta di impianti legati ad una specifica attività (ad esempio il rifacimento di una facciata di un edificio) oppure se si tratta di singoli eventi. 

In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. 

Si precisa che, in virtù del fatto che l’articolo 67-bis del Decreto individua come soggetti beneficiari del credito di imposta i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, detto beneficio non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità all’esterno di veicoli, in quanto i veicoli non sono configurabili come impianti pubblicitari.

Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. 

Laddove il regolamento comunale o provinciale lo consenta, nelle ipotesi particolari in cui l’importo del canone superi determinati importi, il versamento può essere frazionato, il più delle volte in rate trimestrali, da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell’autorizzazione. 

Inoltre, l'ente locale, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge di bilancio 2020.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/03/2022