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IVA 2022: le novità del Decreto Fiscale spiegate dalle Entrate

Decreto Fiscale: imponibilità servizi di trasporto internazionale di beni e subvettori

La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. 

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

L’articolo 5-septies del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge dello stesso decreto, al comma 1, ha modificato l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo allo stesso articolo un terzo comma, in base al quale: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma»

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-septies stabilisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16».

In base alla disposizione citata, «Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; […] 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 6923; i servizi relativi alle operazioni doganali»

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/02/2022