La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.
L’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 185/2008 ha stabilito, però, che a partire dal 29.11.2008, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l’apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.
L'obbligo d'invio del modello:
- interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi
- senza scopo di lucro,
- costituiti a partire dal 29.11.2008,
che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore;
- non riguarda alcuni specifici entiquali:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
- le onlus
In generale, il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS |
Primo modello EAS | Modello EAS successivo al primo in caso di variazioni |
Entro 60 giorni dalla costituzione | Entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni |