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Ravvedimento tardiva registrazione contratti locazione: come si calcola

Ravvedimento operoso per contratti di locazione in cedolare secca

In merito ai contratti di locazione in cedolare secca è opportuno chiarire che, per effetto di tale opzione, il locatore è tenuto al versamento della cedolare secca che sostituisce, tra l’altro, per il periodo di durata dell’opzione, l’imposta di registro dovuta sul canone di locazione.

Analogamente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro

Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. 

Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.

Si riporta un esempio contenuto nella stessa Circolare n 26/2011 delle Entrate 

Esempio di calcolo sanzioni ravvedimento operoso contratto in cedolare secca

Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 2010
Durata pari a 4 anni
Scadenza termini di registrazione il 29 gennaio 2011
Corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto 40.000 euro.
Registrazione effettuata in data 31 luglio 2011 ed opzione per il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto.
Si applica la sanzione minima del 120%.
CALCOLO
Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito = 40.000 x 2% = 800
Sanzione = 800 x 120% = 960

A commento di questo esempio la Circolare su indicata, specifica che, tenuto conto che la registrazione del contratto è effettuata entro un anno dal termine di registrazione previsto e che la violazione è intervenuta prima del 1° febbraio 2011, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso e la riduzione della sanzione a un decimo del minimo ai sensi dell’articolo 13, lettera b), del d.lgs. n. 472 del 1997 (riduzione poi portata a un ottavo del minimo a partire dal 1 febbraio 2011 ad opera dell’art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220).
Sanzione dovuta in solido dalle parti contraenti = 960 x 1/10 = 96
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/09/2022