L'obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall'art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria.
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
con successiva iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario (
VIES = Vat Information Exchange System), se in possesso dei requisiti richiesti. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.
I soggetti che iniziano un'attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:
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AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
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AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.
Qualsiasi sia la modalità adottata,
l’opzione ha effetto immediato, a partire
dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES. L'avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica), a partire dalla stessa data,
sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.