La rivalutazione di terreni e partecipazioni è stata introdotta per la prima volta dall'art. 5 della Legge n. 488/2001 e consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
- terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
posseduti ad una determinata data non in regime di impresa.
Negli anni la rivalutazione di terreni e partecipazioni è stata riproposta più volte, da ultimo con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) con riferimento ai terreni ed alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
La rivalutazione di tali beni è conveniente qualora permetta di aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
La rivalutazione si perfeziona mediante:
- la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni;
- il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o come 1a rata di 3 rate annuali di pari importo;
Si ricorda che l’aliquota da applicare all’imposta sostitutiva è pari, per la rivalutazione del valore al 1° gennaio 2015, al:
- 8% (prima era 4%) per i terreni e le partecipazioni qualificate;
- 4% (prima era 2%) per le partecipazioni non qualificate.